DOCUP (Documento unico di programmazione) Obiettivo 2 - Anni 2000-2006
Il Documento unico di programmazione dell’intervento strutturale comunitario obiettivo 2 (che attinge al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C2001 del 27 settembre 2001, in base ad una proposta inoltrata con risoluzione del Consiglio regionale del 12 dicembre 1999, n. 68; successivamente, la Giunta regionale, con deliberazione 8 ottobre 2001 n. 1091, ha preso atto della decisione della Commissione ed ha approvato il testo del Docup. In seguito tale testo è stato modificato ed aggiornato, fino all’approvazione dell’ultima versione (Delibera G.R. n° 955 del 27/09/2004).
Il Docup descrive l'insieme delle operazioni ammissibili e le condizioni di ammissione a finanziamento comunitario, individuando un obiettivo generale: “aumentare il tasso di sviluppo delle aree obiettivo 2 attraverso la riqualificazione o la riconversione dei sistemi produttivi ed il sostegno a processi di sviluppo quantitativo e qualitativo dell’occupazione, in particolare riguardo al principio delle pari opportunità e della sostenibilità ambientale degli interventi”. Sono finanziabili con i fondi del Docup ob. 2 solo gli interventi compresi nelle aree del territorio regionale definite “obiettivo 2” o “a sostegno transitorio”, e cioè in zone considerate deboli o con un basso tasso di sviluppo economico.
Nella strategia delineata nel Docup sono individuati tre macro aree di intervento riconducibili a tre Assi prioritari: I “Sviluppo e rafforzamento delle piccole e medie imprese”, II “qualificazione territoriale”, III “Ambiente”. In particolare, nella strategia dell’asse II, è individuato l’obiettivo di aumentare e qualificare la dotazione infrastrutturale del territorio interessato, relativamente al settore turistico, ai beni culturali, alle imprese, ai servizi sociali e per l’occupazione. Tale linea strategica, nel settore cultura, prevede che venga data priorità alla ristrutturazione di beni culturali che siano contemporaneamente in grado di favorire il decentramento dei flussi turistici, di rivitalizzare le aree in cui sono localizzati e di fornire un contributo positivo agli elementi di natura ambientale. In pratica gli interventi di maggior riguardo sono identificati sia in quelli volti a potenziare la conservazione, il recupero funzionale e la valorizzazione del patrimonio di interesse storico, artistico, ambientale e culturale che a sostenere la valorizzazione integrata della risorsa cultura complessivamente intesa. I tre assi si articolano complessivamente in 27 misure che declinano le azioni e le linee di intervento da realizzare per perseguire gli obiettivi indicati.
Con riferimento il quadro programmatico individuato dal Docup, la Regione Toscana, approva un Complemento di Programmazione (ultima versione approvata con delib. G.R. 11 ottobre 2004 n. 1011) che, assumendo a riferimento la strategia e gli assi prioritari del Docup definisce, relativamente a ciascuna misura (scendendo nel dettaglio), i contenuti, le modalità di attuazione, le risorse finanziarie ed i beneficiari degli interventi del programma operativo.
Nell’ambito della misura 2 “Infrastrutture per la cultura” dell’Asse 2 sono individuate due azioni che riguardano il nostro settore di intervento:
- Azione 2.2.1 “Infrastrutture per le attività culturali”, per un totale di risorse assegnate (statali e comunitarie) pari a 48,5 milioni di euro;
- Azione 2.2.2 “Infrastrutture private per le attività culturali”, per un totale di risorse assegnate (statali e comunitarie) pari a 8 milioni di euro.
Le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione delle azioni della misura trovano la loro definizione in un complesso quadro di norme di riferimento e di disposizioni che sono contenute sia negli atti e documenti di cui sopra (Docup e Complemento di programmazione), che in Regolamenti comunitari, tra i quali:
Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali.
Decisione C(2001) n. 2725 della Commissione del 27 settembre 2001 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Toscana interessata dall'obiettivo 2 in Italia.
Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali.
Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Tale quadro normativo, integrato da disposizioni adottate dalla Giunta regionale (vedi in particolare la decisione n. 8 del 16 giugno 2003, che approva disposizioni in materia di gestione e controlli Docup ob.2) configura un complesso e articolato sistema di gestione, monitoraggio, controllo, rendicontazione e valutazione dei progetti finanziati, con individuazione di adempimenti obbligatori e scadenzati in capo a soggetti ben individuati (Beneficiario finale, Responsabile di Misura, Autorità di Gestione, Autorità di pagamento etc.)
Azione 2.2.1 “Infrastrutture per le attività culturali”
Le principali indicazioni per l’attuazione dell’azione sono le seguenti:
- Gli interventi ammessi a contributo sono riconducibili a tre principali tipologie:
- recupero/conservazione del patrimonio culturale;
- allestimento strutture e spazi per attività culturali;
- investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale.
- Costituiscono oggetto degli investimenti ammissibili :
- le cose immobili pubbliche e di uso pubblico che presentano interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, o che, a causa del loro riferimento con la storia politica, della letteratura e della cultura in genere rivestono un interessse particolarmente importante, ai fini della loro fruizione culturale pubblica;
- le altre cose immobili pubbliche e di uso pubblico utilizzate o destinate alla utilizzazione per istituzioni culturali e documentarie, archivi storici, musei, teatri, auditorium, spazi espositivi, laboratori culturali con finalità didattiche, nonché sedi di progetti regionali di attività culturali.
- I beneficiari dei finanziamenti sono enti pubblici o enti privati senza fini di lucro;
- I finanziamenti sono erogati ai singoli beneficiari nella misura del 60% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto ammesso.
Per la selezione dei progetti sono state individuate due diverse procedure, in due fasi successive:
1) “Parco progetti”
Utilizzando un “Parco progetti” costituito in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 774, sono stati selezionati, secondo i criteri di priorità contenuti nella delibera stessa, 131 progetti realizzati da enti locali territoriali ed istituzioni private senza fini di lucro.
Tali progetti sono in parte già conclusi o in avanzata fase di attuazione ed hanno assorbito risorse statali e comunitarie per un totale di circa 32 milioni di euro utilizzando i fondi disponibili sul piano finanziario della misura per le annualità 2000-2004.
>>> Monitoraggio interventi (pdf 74 kb)
2) “Progetti integrati di sviluppo locale” (PISL)
Nell’ambito dell’attuazione del Doc.U.P. si inserisce lo strumento del PISL, Progetti Integrati di Sviluppo Locale, quale modalità esecutiva che si fonda su tre criteri operativi cardine:
- essere attuati secondo una procedura negoziale;
- avere a riferimento una dimensione territoriale locale sub- regionale;
- operare secondo il criterio esteso dell’integrazione.
In tale prospettiva il PISL ha adottato il metodo negoziale per la definizione dei progetti di investimento per superare la logica delle spese di riparto e settoriali; ha assicurato la coerenza delle azioni di governo della Regione con il sistema delle autonomie locali; ha perseguito l’integrazioni delle politiche settoriali, il coordinamento territoriale degli interventi selezionando progetti economicamente affidabili sostenuti da un ampio apporto di istituzioni locali e delle parti economiche e sociali.
Il PISL si riferisce ad interventi:
- di dimensione locale o di filiera produttiva o di comparto (integrazione territoriale);
- con obiettivi di miglioramento ambientale (integrazione del livello ambientale);
- che perseguono l’utilizzazione ottimale delle risorse afferenti a fonti diverse (integrazione finanziaria);
- che prevedono la realizzazione funzionale degli interventi che riguardano assi e azioni diverse (integrazione funzionale);
- che prevedono l’integrazione con altre azioni di altri programmi comunitari (integrazione di contesto);
- che si fondano sul coinvolgimento di una pluralità di soggetti pubblici e privati (integrazione istituzionale o pubblico/privato).
In attuazione della
delibera G.R. n° 31 del 20/01/2003 le Province hanno presentato propri Progetti Integrati di Sviluppo Locale contenenti, fra l'altro, operazioni riferibili alla Azione 2.2.1.
L’istruttoria per il finanziamento dei PISL si è conclusa nel dicembre 2004; sono stati finanziati 10 PISL, uno per provincia, dei quali fanno parte 46 interventi inerenti la misura 2.2.1 per un totale di risorse assegnate pari a circa 15 milioni di euro.
>>> Elenco progetti PISL
Azione 2.2.2 - Infrastrutture private per attività culturali
La Regione Toscana, per il tramite di Fidi Toscana S.p.A., concede contributi a favore di persone fisiche, imprese ed altri soggetti privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni del Titolo I del Decreto Legislativo 490/1999, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", e di quelli individuati in attuazione delle leggi regionali 19 febbraio 1979, n. 10, 21 maggio 1980, n. 59, e 16 gennaio 1995, n. 5 ai fini della loro fruizione culturale pubblica, da definirsi a mezzo di apposita convenzione da stipularsi con gli enti locali territorialmente competenti.
I contributi sono concessi per :
- la realizzazione di progetti o lotti di progetti concernenti la conservazione, il restauro, la riqualificazione funzionale e l'adeguamento alle norme in materia di scurezza e l'accessibilità ai disabili di cose mobili e immobili aventi valore di bene culturale ai fini della tutela del patrimonio regionale e della sua fruizione pubblica ed in particolare:
- palazzi, ville e castelli aventi valore di beni culturali e relative pertinenze,
- parchi e giardini storici, aventi valore di beni culturali,
- teatri storici e strutture per lo spettacolo aventi valore di beni culturali, di proprietà privata e gestiti in forma imprenditoriale,
- collezioni e raccolte di beni culturali mobili.
- gli investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale ed in particolare:
- interventi di catalogazione e di organizzazione della conoscenza dei beni culturali,
- azioni promozionali e divulgative,
- prodotti multimediali.
I progetti o lotti di progetti devono essere definiti sotto il profilo tecnico progettuale, conformi alle normative in materia urbanistico edilizia e di tutela dei beni culturali, di sicurezza ed accessibilità ed autorizzati dai competenti uffici pubblici, devono prevedere, pena la esclusione dai contributi, l'adeguamento dei beni immobili oggetto dell'intervento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di accessibilità ai disabili, e devono avere importo non inferiore a € 75.000,00 e non superiore a € 4.000.000,00.
I contributi, corrispondenti al 25 % delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi (purché successivamente al 2 ottobre 2000 e non oltre il ventiquattresimo mese dalla data di concessione del contributo stesso) devono essere richiesti, utilizzando la modulistica disponibile presso la Fidi Toscana Spa, p.za Repubblica 6, 50123 Firenze, o prelevabile oltre che in questo sito anche ai siti www.docup.toscana.it e www.fiditoscana.it.
I contributi sono concessi previa formazione di apposite distinte graduatorie delle domande di contributo ammissibili, per le aree obiettivo 2 e le aree a sostegno transitorio, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
I beneficiari dei contributi sono obbligati, per dieci anni dall'atto di erogazione del contributo, alla realizzazione delle attività e delle condizioni di fruizione pubblica dei beni culturali oggetto dell'investimento così come previsto nella domanda di contributo e relativi allegati.
I beneficiari sono altresì obbligati ad osservare le disposizioni amministrative impartite dalla Regione Toscana e mantenere a disposizione per eventuali controlli da parte della medesima Regione Toscana o da altri soggetti da questa incaricati, nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Commissione Europea la documentazione originale di spesa per tre anni dal momento della conclusione dell'investimento.
Data ultimo aggiornamento 21/04/2005
Aggiornato da Regione Toscana - Settore Beni Culturali
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